PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce l'attività degli artisti di strada, quale espressione della più antica forma di comunicazione e di tradizione culturale e, unitamente a comuni, province, città metropolitane e regioni, ne tutela il libero svolgimento, nei limiti fissati dalla presente legge.

Art. 2.

      1. Nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica e sulla pubblica incolumità e senza impedimento per la normale circolazione, l'attività degli artisti di strada è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali e in tutti i luoghi di incontro non espressamente vietati dai regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 3.
      2. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al regime di occupazione permanente del suolo pubblico e alle norme sul commercio ambulante.

Art. 3.

      1. I comuni, con regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicano i luoghi nei quali è vietata l'attività degli artisti di strada di cui all'articolo 2, fissano gli eventuali limiti acustici e di orario delle esibizioni, e disciplinano le modalità generali di accesso a tale attività.